INCLUSO NELLE OFFERTE
Intervento tecnico 24/7
Il servizio per i tuoi imprevisti
Spendi&Riprendi
Bonus, premi e vantaggi esclusivi
EDISON CoCo
Monitora i tuoi consumi e risparmia
Iniziativa Porta un Amico
Con gli amici puoi condividere tutto, anche la tua energia!
ASSICURAZIONI IMPIANTI
TiProtegge Luce e GasMANUTENZIONE
Manutenzione Clima Elettrodomestici Extra Manutenzione Caldaia Base Manutenzione Caldaia Extra
SERVIZI
Edison Manutenzione Caldaia Base
Manutenzione ordinaria della caldaia
Edison Manutenzione Caldaia Extra
Manutenzione straordinaria della caldaia
Edison Manutenzione Clima
Manutenzione ordinaria del climatizzatore
My Comfort Conto Termico
É il momento di sostituire il tuo climatizzatore? Con Edison benefici subito dell'incentivo da Conto Termico e riduci la tua spesa fino al 65%.
PRODOTTI & SERVIZI
ClimatizzatoreIl mercato dell'energia e del gas naturale
Liberi di scegliere
In Europa è cominciata l'era del mercato libero ogni cliente, con tempi e modi diversi per i settori dell'elettricità e del gas è diventato libero di scegliere le proposte di diversi operatori.
il mercato del gas la liberalizzazione si è già completata alla data del 1 gennaio 2003. Nel caso dell'energia elettrica, il mercato per le aziende è aperto dal 1999 e dal 2004 a tutti i titolari di partita iva; è dal primo luglio 2007 che si è invece completato il processo di liberizzazione del mercato elettrico, con l'apertura anche a tutte le famiglie, che possono scegliere liberamente il proprio fornitore.
Nei prossimi anni, si assisterà alla nascita di un mercato unico dell'energia caratterizzato dalla presenza di centri di interscambio di gas ed energia elettrica e dalla realizzazione di grandi infrastrutture transnazionali. Il processo di liberalizzazione dei mercati dell'elettricità e del gas in Europa trova origine dall'approvazione di due Direttive europee: la Direttiva 96/92/CE per l'elettricità e la Direttiva 98/30/CE per il gas. I successivi recepimenti in Italia attraverso il Dlgs n. 79/1999 (Decreto Bersani) per l'elettricità ed il Dlgs n. 164/2000 (Decreto Letta) per il gas hanno avviato la trasformazione del mercato italiano.
- Vai a: mercatoelettrico.org
- Vai a: autorità.energia.it
Offerta servizio tutela Gas
Come stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Del. ARG/gas 64/09 e successivi aggiornamenti), il prezzo del gas (offerta servizio tutela gas) è articolato in corrispettivi regolati e oneri fiscali.
1. Corrispettivi regolati
I corrispettivi regolati si compongono delle seguenti voci:
- componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso (Cmem);
- componente relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso (CCR);
- componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (componente QVD costituita da una quota fissa e da una quota variabile dipendente dal consumo);
- componente relativa al servizio di trasporto (componente QTi, specifica del Comune in cui è ubicato il punto di fornitura);
- componente per la gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela; (GRAD e Cpr);
- componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione (quota fissa e quota variabile delle tariffe di distribuzione dell'Ambito Tariffario del Comune in cui è ubicato il punto di fornitura);
- componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA).
2. Oneri fiscali:
Gli oneri fiscali si compongono di:
- imposta erariale e addizionale enti locali
- IVA
Le componenti relative ai corrispettivi regolati e agli oneri fiscali si aggiornano si aggiornano secondo quanto stabilito dagli organi competenti. In particolare, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso (Cmem) si aggiorna trimestralmente, con provvedimento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, di seguito le informazioni relative alla composizione del mix energetico (o fuel mix) utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano negli ultimi due anni e venduta ai clienti finali, come determinato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Composizione del mix medio nazionale combustibili
Informativa sulle Imposte dell' Energia Elettrica
Imposte gravanti sull'energia elettrica in luoghi diversi dalla abitazioni
Imposte gravanti sull'energia elettrica - Usi domestici
Informativa sulle Imposte del Gas
Imposte gravanti sul Gas Naturale in luoghi diversi dalla abitazioni
Imposte gravanti sul Gas Naturale - Usi civili
Registro Pubblico delle Opposizioni
Registro pubblico delle opposizioni
Normativa luce
- Delibera ARG/com 202/09
Approvazione della Direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana
http://www.autorita.energia.it/it/docs/09/202-09arg.htm
- Delibera ARG/com 164/08
Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale.
Con il TIQV (allegato A della delibera 164/08 e successive modifiche ed integrazioni), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha messo a punto un ulteriore strumento a tutela del consumatore di energia elettrica e di gas naturale per assicurare la massima tempestività nella gestione dei reclami e nella rettifica di ogni eventuale errore di fatturazione, prevedendo anche indennizzi automatici a favore dei consumatori in caso di violazione delle nuove norme. L’obiettivo è quello di migliorare le tutele dei consumatori di elettricità e gas naturale, nei diversi momenti del rapporto commerciale con il venditore di energia elettrica e di gas (reclami, fatturazioni, richieste di informazioni, etc). Il rimborso automatico previsto dal TIQV è di 20 euro e scatta se il venditore non risponde entro 40 giorni solari dal reclamo del cliente o se l’errore di doppia fatturazione non viene rettificato entro 20 giorni solari dalla richiesta, oppure se la rettifica della fatturazione non viene effettuata entro 90 giorni solari dalla richiesta.
Gli indennizzi automatici stabiliti dal Testo integrato (che verranno corrisposti non più di una volta nel corso dell’anno solare allo stesso cliente per il mancato rispetto del medesimo livello specifico) sono i seguenti:
- un indennizzo automatico di 20 euro, a carico del venditore, se le risposte ai reclami supereranno il tempo limite di 40 giorni solari per sua responsabilità. L'indennizzo si propone di assicurare tempi certi e la massima tempestività nella risposta ai clienti;
- una disciplina specifica per ritardi di rettifica dei casi di "doppia fatturazione" a seguito del cambio di fornitore: l'errore di doppia fatturazione deve essere rettificato entro 20 giorni solari dalla richiesta, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro al consumatore;
- un indennizzo automatico di 20 euro in caso di mancato rispetto del termine di 90 giorni solari per la rettifica di fatturazione, quando dovuta. Le richieste di rettifica potranno essere inoltrate non solo per le fatture già pagate, ma anche per quelle per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi del contratto di fornitura.
L’indennizzo automatico di 20 euro è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Eventuali reclami possono essere inoltrati a Edison Energia utilizzando l'apposito modulo, da inviare presso i seguenti recapiti:
- Delibera ARG/com 151/08
Attivazione di un sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/08/151-08arg.htm
Normativa gas
- Delibera 574/2013/R/gas
Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019
http://www.autorita.energia.it/it/docs/13/574-13.htm
- Delibera ARG/com 164/08
Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale.
Con il TIQV (allegato A della delibera 164/08 e successive modifiche ed integrazioni), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha messo a punto un ulteriore strumento a tutela del consumatore di energia elettrica e di gas naturale per assicurare la massima tempestività nella gestione dei reclami e nella rettifica di ogni eventuale errore di fatturazione, prevedendo anche indennizzi automatici a favore dei consumatori in caso di violazione delle nuove norme. L’obiettivo è quello di migliorare le tutele dei consumatori di elettricità e gas naturale, nei diversi momenti del rapporto commerciale con il venditore di energia elettrica e di gas (reclami, fatturazioni, richieste di informazioni, etc). Il rimborso automatico previsto dal TIQV è di 20 euro e scatta se il venditore non risponde entro 40 giorni solari dal reclamo del cliente o se l’errore di doppia fatturazione non viene rettificato entro 20 giorni solari dalla richiesta, oppure se la rettifica della fatturazione non viene effettuata entro 90 giorni solari dalla richiesta.
Gli indennizzi automatici stabiliti dal Testo integrato (che verranno corrisposti non più di una volta nel corso dell’anno solare allo stesso cliente per il mancato rispetto del medesimo livello specifico) sono i seguenti:
- un indennizzo automatico di 20 euro, a carico del venditore, se le risposte ai reclami supereranno il tempo limite di 40 giorni solari per sua responsabilità. L'indennizzo si propone di assicurare tempi certi e la massima tempestività nella risposta ai clienti;
- una disciplina specifica per ritardi di rettifica dei casi di "doppia fatturazione" a seguito del cambio di fornitore: l'errore di doppia fatturazione deve essere rettificato entro 20 giorni solari dalla richiesta, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro al consumatore;
- un indennizzo automatico di 20 euro in caso di mancato rispetto del termine di 90 giorni solari per la rettifica di fatturazione, quando dovuta. Le richieste di rettifica potranno essere inoltrate non solo per le fatture già pagate, ma anche per quelle per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi del contratto di fornitura.
L’indennizzo automatico di 20 euro è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Eventuali reclami possono essere inoltrati a Edison Energia utilizzando l'apposito modulo, da inviare presso i seguenti recapiti:
- Delibera ARG/com 164/08
Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale.
Con il TIQV (allegato A della delibera 164/08 e successive modifiche ed integrazioni), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha messo a punto un ulteriore strumento a tutela del consumatore di energia elettrica e di gas naturale per assicurare la massima tempestività nella gestione dei reclami e nella rettifica di ogni eventuale errore di fatturazione, prevedendo anche indennizzi automatici a favore dei consumatori in caso di violazione delle nuove norme. L’obiettivo è quello di migliorare le tutele dei consumatori di elettricità e gas naturale, nei diversi momenti del rapporto commerciale con il venditore di energia elettrica e di gas (reclami, fatturazioni, richieste di informazioni, etc). Il rimborso automatico previsto dal TIQV è di 20 euro e scatta se il venditore non risponde entro 40 giorni solari dal reclamo del cliente o se l’errore di doppia fatturazione non viene rettificato entro 20 giorni solari dalla richiesta, oppure se la rettifica della fatturazione non viene effettuata entro 90 giorni solari dalla richiesta.
Gli indennizzi automatici stabiliti dal Testo integrato (che verranno corrisposti non più di una volta nel corso dell’anno solare allo stesso cliente per il mancato rispetto del medesimo livello specifico) sono i seguenti:
- un indennizzo automatico di 20 euro, a carico del venditore, se le risposte ai reclami supereranno il tempo limite di 40 giorni solari per sua responsabilità. L'indennizzo si propone di assicurare tempi certi e la massima tempestività nella risposta ai clienti;
- una disciplina specifica per ritardi di rettifica dei casi di "doppia fatturazione" a seguito del cambio di fornitore: l'errore di doppia fatturazione deve essere rettificato entro 20 giorni solari dalla richiesta, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro al consumatore;
- un indennizzo automatico di 20 euro in caso di mancato rispetto del termine di 90 giorni solari per la rettifica di fatturazione, quando dovuta. Le richieste di rettifica potranno essere inoltrate non solo per le fatture già pagate, ma anche per quelle per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi del contratto di fornitura.
L’indennizzo automatico di 20 euro è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Eventuali reclami possono essere inoltrati a Edison Energia utilizzando l'apposito modulo, da inviare presso i seguenti recapiti:
Normativa eventi sismici
Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei periodi di agosto-ottobre 2016 e gennaio 2017 nel centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio
Il presente provvedimento dà attuazione alle recenti disposizioni normative recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) e dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle agevolazioni anche di natura tariffaria già previste a favore delle utenze site nelle zone rosse e delle utenze e forniture relative a immobili inagibili site nel Centro Italia ovvero nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Per maggiori info è consultabile la Delibera 2/2023 ARERA cliccando qui.
Le agevolazioni vengono applicate:
- In modo automatico per:
- I soggetti alloggiati nelle strutture abitative di emergenza (SAE) adibite a civile abitazione e/o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) e/o le utenze site nelle aree di accoglienza allestite dai Comuni e per quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.
- Le forniture localizzate in una «zona rossa» individuate mediante apposita ordinanza sindacale, emesse nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018.
- Su richiesta dell’interessato, per i titolari di utenze localizzate nei Comuni
- identificati negli allegati 1 e 2 e 2-bis al decreto legge n. 189/2016
- di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio
che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.
Le agevolazioni, previste da delibera 252/2017/R/com s.m.i., si applicheranno automaticamente fino al 31 dicembre 2023, sono cumulabili con il bonus elettrico e il bonus gas e prevedono:
- La non applicazione dei corrispettivi una tantum normalmente richiesti in caso di nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni, subentri e volture;
- L’azzeramento in fattura di alcune componenti dei costi relativi al trasporto e alla gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.
COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE
Escluso i casi di agevolazione automatica (punto a sopra riportato), il cliente interessato doveva inoltrare l’istanza di agevolazione compilando i moduli presenti nella sezione FAQ e Modulistica entro il 30/06/2021, fornendo:
a) dichiarazione dell’avvenuta trasmissione, entro il 30 aprile 2021, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale territorialmente competenti, della comunicazione attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare;
b) solo per i titolari di utenze ad uso domestico, autocertificazione che l’unità immobiliare era la casa di residenza alla data degli eventi sismici;
c) elementi identificativi del contratto di fornitura relativo all’unità immobiliare.
Ricordiamo a tutti i clienti che la possibilità di fare richiesta di agevolazione è chiusa.
RATEIZZAZIONE
Il piano di rateizzazione sarà comunicato al cliente contestualmente alla fattura unica ed avrà le seguenti caratteristiche:
- La rateizzazione sarà senza interessi a carico del cliente;
- Le rate, non cumulabili, avranno importo costante non inferiore a 20€;
- Il piano avrà una durata di 120 mesi, con periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente; tuttavia, se l’importo delle rate così calcolato dovesse risultare inferiore a 20€, il periodo di rateizzazione potrà essere ridotto per il tempo necessario a soddisfare l’importo minimo della rata;
- In caso di fatturazione congiunta di energia elettrica e gas, anche il piano di rateizzazione sarà congiunto.
Il cliente potrà comunque scegliere di pagare la fattura in un’unica soluzione.
Elenchi dei Comuni colpiti dal sisma definiti dal DL 189/2016 e s.m.i.:
allegato 1; sisma del 24 agosto 2016
allegato 2; sisma del 26 ottobre 2016
allegato 2 -bis; sisma del 18 gennaio 2017