Il conguaglio della fornitura del gas è un confronto tra il gas effettivamente consumato e quello che è stato già fatturato e pagato. Ci sono molti modi per evitare i conguagli, per esempio richiedendo l’installazione di un contatore elettronico o inviando periodicamente l’autolettura con fatturazione a consumo. Anche in questo caso, tuttavia, non sempre il consumatore è pienamente informato delle sue possibilità. Ecco allora una breve guida con tutte le informazioni sui conguagli nella bolletta del gas: cosa sono, quando e perché possono essere richiesti, come evitarli e cosa dicono le leggi in materia.
Che cosa significa conguaglio
Un conguaglio è una procedura che consiste nell’adattare un pagamento provvisorio a un criterio definitivo, così da ottenere un rimborso o effettuare un versamento che adegui una cifra già pagata a quella da pagare. È possibile, per esempio, effettuare i conguagli per i contributi della pensione da erogare all’INPS, per altri tipi di pagamenti e indennità relativi a tasse o prestazioni lavorative, oppure richiedere un conguaglio di un debito e così via.
Il conguaglio in bolletta, in particolare, è un confronto tra il quantitativo di gas per cui un utente ha già pagato e il quantitativo che invece ha consumato realmente. Il conguaglio può essere effettuato sia al momento della rescissione sia mentre il contratto di fornitura del gas è attivo: in questo caso si parla di fattura di chiusura. Inoltre, occorre ricordare che include sempre la relativa tassazione.
Dunque, il conguaglio può essere positivo o negativo, a seconda che l’adeguamento al consumo effettivo comporti un aumento o una diminuzione rispetto alla spesa già sostenuta.
Se, per esempio, l’utente ha pagato 600 Smc di materia prima annuale, ma ha consumato 800 Smc, dovrà versare denaro per i restanti 200 Smc: tale cifra può essere trattenuta nella bolletta successiva. Se invece, al contrario, ha pagato 800 Smc di gas ma ha consumato di meno, ha diritto a ottenere una restituzione in fattura, cioè una forma di rimborso pari alla differenza da parte della società di distribuzione.
Conoscere le modalità di funzionamento del conguaglio è fondamentale per proteggersi dagli eventuali errori di fatturazione che, inevitabilmente, possono capitare nel rapporto tra società di fornitura e utente finale. In questo modo si può evitare di pagare un importo superiore a quanto dovuto.
Perché si effettua il conguaglio del gas
Per lo più il conguaglio riguarda la bolletta del gas. Questo perché per il consumo di gas non è ancora possibile in tutti i casi, per la società di distribuzione, controllare da remoto il consumoeffettivo dei propri utenti.
Per quanto riguarda il conguaglio dell’energia elettrica, tutti i contatori moderni consentono all’azienda di distribuzione della corrente di sapere con esattezza quanto ha consumato il cliente e di comunicarlo alla società di vendita che provvede all’emissione della bolletta, che corrisponderà a quanto effettivamente consumato.
Di conseguenza, la società di vendita del gas richiede comunque un pagamento su base periodica, anche nell’impossibilità di conoscere in tempo reale il consumo effettivo, e poi ricorre al conguaglio per adeguare l’importo pagato a quanto consumato. Inoltre, a livello di sistema di fatturazione, l’utilizzo del conguaglio è stato implementato per venireincontro ai clienti che, in genere, consumano il gas con un andamento legato alla stagione.
Nella maggior parte dei casi, infatti, si tende a consumare più gas in inverno, quando è necessario per il riscaldamento degli ambienti, che in estate, quando è utilizzato per lo più per la cottura degli alimenti o per l’acqua calda sanitaria della casa.
Perciò si tende a ricorrere alla fatturazione ad acconto, secondo le regole dell’ARERA (Autorità garante di regolazione energia reti e ambiente). Significa che le bollette vengono emesse su base periodica in riferimento a una stima della quantità di gas consumata.
Questo quantitativo, a sua volta, è calcolato secondo i dati che la società di distribuzione comunica all’azienda di vendita al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura da parte del cliente, indipendentemente dal mezzo utilizzato (per via telefonica, digitale ecc.).
Per fare un esempio, possiamo supporre che un utente voglia attivare una fornitura di gas presso una società di vendita e le comunichi che sfrutta il gas sia per il riscaldamento che per la cottura dei cibi, che abita in una casa di proprietà di 100 mq, e che convive con altri due familiari. Sulla base di questi dati e del consumo storico del cliente, l’azienda di distribuzione calcola un consumo teorico annuo, che poi vengono ripartiti in base alla stagionalità del consumo. In questo modo, l’utente non pagherà somme elevatissime nei mesi invernali e bassissime d’estate, ma un importo tendenzialmente uniforme nel corso dell’anno.
Si può evitare il conguaglio?
Il conguaglio si può evitare utilizzando una fatturazione a consumo. Con una fatturazione a consumo il contribuente paga alla sua azienda di fornitura solo l’importo corrispondente alla quantità di gas effettivamente utilizzata, e non una cifra teorica.
Infatti, la fatturazione ad acconto, quella che prevede la necessità di conguagliare, non è semprepositiva. Permette di ripartire le spese in maniera equilibrata su base annuale, ma può non essere conveniente economicamente per molti motivi, e talvolta comporta il rischio di errori di fatturazione o di inaspettati conguagli per eccesso a seguito dell’accertamento dei consumi.
E la fattura di conguaglio va pagata in tutti i casi (ovviamente, se non ci sono errori di lettura e fatturazione) a pena di sanzioni, anche se le linee guida di ARERA garantiscono la possibilità di richiedere una rateizzazione del costo totale.
Con la fatturazione a consumo, invece, il calcolo delle cifre da pagare è effettuato a partire dalle autoletture del contatore, o dalle letture che eseguono i distributori stessi. La fatturazione a consumo può essere richiesta a tutte le aziende di fornitura del mercato libero che offrono la possibilità di inviare la propria autolettura, secondo le istruzioni date, e di pagare così solo per quanto consumato, garantendo in alcuni casi una riduzione e un risparmio sull’immediato.
Inoltre, se il contatore del gas è stato sostituito con un modello elettronico di ultima generazione, i conguagli saranno ridotti al minimo. In questo caso, infatti, il distributore può (e deve, per legge) verificare il consumo di gas in tempo reale e comunicarlo alla società di vendita per la fatturazione a consumo.
Si ricorda inoltre che è sempre possibile fare domanda per il Bonus Gas al proprio Comune, che si calcola anche sui conguagli, si basa sulla dichiarazione dei redditi o eventuali disabilità fisiche e, se si ottiene la necessaria certificazione, garantisce agevolazioni e sconti su una quota dei prezzi delle bollette.
Leggi e novità normative sul conguaglio
Il settore dell’energia elettrica e del gas è regolato da ARERA, che ha stabilito alcune forme di tutela relative ai contratti che prevedono operazioni di conguaglio.
In particolare, per il servizio di maggior tutela (ex gestione nazionale unica), i consumi devono essere rilevati almeno due volte l’anno se l’utente consuma tra i 500 e i 5000 Smc di gas, e una volta se ne utilizza meno di 500 (si tenga conto che, nella media dell’anno, una famiglia italiana consuma attorno ai 700-800 Smc). Dunque, i distributori sono obbligati a eseguire una lettura del gas per controllare i consumi effettivi ed emettere quindi la fattura di conguaglio.
Per quanto riguarda invece le offerte del mercato libero dell’energia, le regole vengono stabilite dalle singole aziende di fornitura nel contratto con l’utente finale. In molti casi, le società dell’energia consentono di inviare periodicamente l’autolettura del contatore, così da emettere bollette basate il più possibile sul consumo effettivo ed evitare conguagli eccessivi.
Si ricorda anche che, fino al 2018, la prescrizione per bollette e conguagli aveva una scadenza di 5 anni. Le società di fornitura hanno diritto e obbligo di fatturare i consumi degli ultimi 5 anni; tuttavia, a seguito di un disegno di legge richiesto anche da molte associazioni di sostegno e assistenza ai consumatori, la prescrizione è stata ridotta a 2 anni (il limite si applica alle fatture di conguaglio non ancora emesse al 1° gennaio 2019), e non vi è esigibilità dei crediti laddove venga eccepita la fattura da parte del cliente.
La riforma, approvata con la legge di bilancio del 2018, vale sia per le bollette ordinarie che per i conguagli, e si applica sia ai consumatori privati e alle famiglie sia a professionisti con partita IVA, lavoratori autonomi e imprese; non tocca però le bollette pagate con cadenza annuale o superiore.
In questo modo, il consumatore è maggiormente tutelato in quei casi in cui intervengono richieste di pagamento molti anni dopo il consumo effettivo, che spesso rendono difficile la verifica della correttezza degli importi richiesti.
In più, la stessa legge ha garantito agli utenti il diritto di porgere reclamo presso l’Autorità garante della concorrenza (Antitrust) se ritengono scorretto o illegittimo il calcolo dell’importo da pagare effettuato dall’azienda di fornitura. Mentre il reclamo viene esaminato dall’Autorità e ne viene controllata la correttezza e l’aderenza a dati reali e criteri di legge, il cliente non ha l’obbligo di pagare il conguaglio o la bolletta in questione fino ad avvenuta conferma o rivalutazione.